Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma una posizione in conflitto di interessi con la parte assistita con la quale si renda responsabile di bancarotta fraudolenta, e si appropri di ingenti somme di denaro di spettanza del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi.
Nel caso in cui professionisti partecipi del medesimo studio legale contemporaneamente prestino la propria attività in favore di soggetti in conflitto di interessi è ravvisabile la violazione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, trattandosi di un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale. Al fine di escludere l’illecito deontologico, invero, non rileva la circostanza secondo cui tra i professionisti sussista, come nelle specie, un semplice rapporto di colleganza di studio, e non invece un legame societario o d’altro tipo. Deve essere, infatti, condivisa l’interpretazione del citato art. 37 c.d.f. (ancor più a seguito della intervenuta modifica), secondo cui, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (nella specie, il CNF ha ritenuto di irrogare la sanzione dell’avvertimento, in luogo di quella della censura, ritenuta eccessiva anche per la mancanza di un danno effettivo subito dall’esponente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 31 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Decorso del tempo – Rilevanza.
Atteso che il disposto dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, attribuisce al decorso del tempo un valore sanante rispetto all’ipotetico conflitto di interessi, decorso che tuttavia deve essere valutato in termini di ragionevolezza, deve ritenersi che l’assunzione del mandato relativo al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuta a quattro anni di distanza dal momento in cui è terminata l’attività professionale dell’incolpato in favore di entrambi i coniugi, non riveste le caratteristiche idonee ad integrare il divieto di cui al citato art. 51. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. EQUIZZI), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 179
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi.
L’assunzione da parte del professionista del mandato difensivo contro un soggetto che egli stesso rappresenti e difenda in altro giudizio dà luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei doveri di correttezza, probità e lealtà, atteso che, se per un verso l’assunzione della contemporanea difesa di due soggetti con interessi confliggenti dà luogo alla esteriorizzazione di una situazione ambigua e violativa dei doveri professionali dell’avvocato, che deve astenersi dall’assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti, per altro verso costituisce situazione idonea a condizionare le scelte difensive dello stesso professionista, in senso pregiudizievole per il proprio assistito (nella specie, la sanzione disciplinare della censura è stata ridotta in quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 13 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 170
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Autonomia del rapporto – Conflitto di interessi – Violazione.
Deve ritenersi del tutto inammissibile sotto il profilo deontologico, poiché connotata da imprudenza, dal conflitto di interessi e dal dispregio delle regole dell’autonomia, la condotta del professionista che, in costanza di mandato professionale ricevuto dal proprio cliente al fine di assisterlo nelle trattative per la compravendita di beni immobili, induca il medesimo alla consegna del prezzo concordato per l’acquisto, dichiarando, contrariamente al vero, di conoscere della materiale esistenza delle garanzie pretese dal cliente stesso ai fini del pagamento del prezzo, e rilasciando propria personale garanzia di restituzione dell’importo successivamente non onorata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 12 luglio 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, costituito quale procuratore e difensore dell’opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un condominio, si costituisca successivamente anche nell’interesse di quest’ultimo, venendo così a rivestire contemporaneamente la figura di difensore dell’opponente e dell’opposto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 23 gennaio 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
Il professionista che assuma l’incarico di assistere una società per azioni in una serie di iniziative giudiziarie promosse nei confronti di altra società già precedentemente difesa nell’ambito di distinti giudizi civili, e tra le quali intercorra ben più di un semplice rapporto contrattuale, viola l’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → per effetto della sostanziale confliggenza delle posizioni assunte (nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 6 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 13 settembre 2006, n. 63
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Avvocato – Norme deontologiche – Conflitto di interessi – Dovere di astensione – Insussistenza.
Ancorché, in ossequio al generale dovere di astensione previsto dall’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, sia certamente vietata l’assunzione, da parte dello stesso avvocato, del patrocinio, in procedimenti distinti o connessi, di due soggetti in posizione di concreto conflitto di interessi, deve ritenersi siffatta situazione insussistente nell’ipotesi – come nel caso di specie – in cui, nel corso di un’azione promossa nei confronti di altro soggetto, questi provveda a chiamare in causa un terzo, assistito in altro procedimento dal medesimo avvocato della controparte. In tale ipotesi, invero, l’asserito conflitto di interessi può profilarsi nel solo caso in cui, pur non avendo direttamente originato la situazione di potenziale conflittualità con il proprio cliente chiamato in causa da altri, l’avvocato svolga comunque domande o formuli conclusioni nei confronti di detto cliente, venendo così meno al dovere di astensione e, più in generale, a quello di lealtà e correttezza che deve presidiare lo svolgimento dell’attività professionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 10 maggio 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → e art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, il professionista che, assumendo un incarico difensivo contro un precedente cliente, proponga avverso quest’ultimo un’azione giudiziale, ancorché abbia in precedenza redatto, per conto dell’ex cliente ed in ordine alla medesima vicenda, parere sfavorevole alle pretese della parte successivamente assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 24 novembre 2004).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Attività in conflitto di interessi – Assunzione di incarico contro ex cliente – Omessa informazione al cliente – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Omesso svolgimento del mandato – Omessi chiarimenti al C.d.O.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente, ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, trattenga somme di spettanza del cliente riconsegnandole solo dopo l’intervento del consiglio dell’ordine, non adempia al mandato ricevuto e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie anche in considerazione della molteplicità delle condotte rilevanti deontologicamente e dei precedenti disciplinari è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Ravenna, 30 novembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 156