Costituisce violazione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, determinando una situazione di conflitto di interessi, lo svolgimento di attività professionale forense giudiziale contro il Comune presso il quale si ricopra la carica di assessore, sia pure attraverso la formale copertura della firma di altro collega, falsificandone la firma. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 19 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 34
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 22 Aprile 2008 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 19 Marzo 2007