La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti alla professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Ratio – Violazione.
La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f. mira ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 9 giugno 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c. I c.d.f. – Conflitto potenziale – Violazione – Natura interessi – Irrilevanza -Fattispecie.
Il principio enunciato dall’art. 37, canone II, c.d.f., adesso contenuto nell’art. 51, canone I, è dotato di autonomo rilievo rispetto alla previsione generale ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di situazioni di possibile conflitto. L’elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, rappresentato dalla successiva prestazione di assistenza “in favore” di uno solo dei coniugi, risulta pertanto pienamente integrato dalla mera accettazione del mandato ad assistere uno dei coniugi contro l’altro, senza che rilevi la natura degli interessi in contesa fra gli stessi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 marzo 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 26
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità, buon andamento p.a. e diritto di difesa – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Esclusione – Principi comunitari libera prestazione di servizi – Contrasto – Esclusione – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 393/03 non si pone in contrasto con i principi che regolano il diritto comunitario in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, trattandosi di parametri che possono eventualmente assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche rispetto a quelli esercenti in regime di part time.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che l’avvocato eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti alla professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare.
La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Ad essa non si applicano i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 24
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Violazione – Conflitto potenziale – Sufficienza – Consapevolezza del conflitto da parte dell’assistito – Irrilevanza.
Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 37 c.d. e della conseguente responsabilità disciplinare non rileva né che l’assistito abbia avuto o non consapevolezza del conflitto, né che alcun concreto conflitto di interessi si sia effettivamente verificato, atteso che la suddetta norma deontologica tutela situazioni di conflitto anche potenziali. Va pertanto ritenuto responsabile il professionista che abbia contemporaneamente assunto la difesa di due soggetti la cui posizione processuale sia in palese contrasto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 14 novembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 17
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi – Dovere di astensione – Art. 51 c.d.f. – Controversie familiari – Nozione.
Tra le controversie familiari che ai sensi dell’art. 51 ultimo comma c.d.f. costituiscono il presupposto della doverosa astensione dell’avvocato dalla successiva assistenza in favore di uno solo dei coniugi già congiuntamente difesi devono ritenersi ricomprese anche le controversie per separazione personale dei coniugi, di cui quelle consensuali incontestabilmente costituiscono una forma di risoluzione.
Fermo restando il divieto di cui all’art. 51 c.d.f., il comportamento dell’avvocato che assume la difesa contro un ex cliente o uno dei coniugi di cui si è curata la separazione consensuale risulta oggettivamente lesivo dei doveri di decoro e di dignità stabiliti dagli artt. 38, 12 e 14 r.d. n. 1578/1933, i quali costituiscono l’origine e l’oggetto del potere disciplinare dei Consigli dell’Ordine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 25 febbraio 2008)Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MAURO), sentenza del 16 marzo 2010, n. 9
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 35 c.d.f. – Rapporto di natura economica – Illecito deontologico.
Nei doveri primari dell’avvocato rientra quello di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico. Tale divieto è diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, posto che solo l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi della parte patrocinata garantisce la difesa tecnica, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità.
Il divieto posto dall’art. 35, co. 2, c.d.f. mira a preservare due valori assoluti e portanti del ministero professionale, l’intuitus personae ed il dovere di evitare situazioni di conflitto di interessi, le quali, oltre a pregiudicare in re ipsa il rapporto professionale, si traducono in una più ampia e generale lesione della credibilità ed affidabilità etica della classe forense. Pone in essere, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri con il cliente un articolato rapporto di dare e di avere regolando il relativo rapporto economico su basi compensative. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 luglio 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Conflitto potenziale – Violazione.
L’art. 37 c.d., nel tutelare la condizione astratta di imparzialità ed indipendenza dell’avvocato, sancisce l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando ciò determini un conflitto di interessi reale ovvero anche meramente potenziale con il proprio assistito, sicché anche il solo rischio serio di conflitto determina la violazione del dettato deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 aprile 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità e buon andamento p.a. – Indipendenza professione forense – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Esclusione – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti la professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare.
La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Ad essa non si applicano i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 21 novembre 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 210
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità e buon andamento p.a. – Indipendenza professione forense – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Esclusione – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti la professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare. ).
La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Ad essa non si applicano i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 2 febbraio 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 209