L’obbligo gravante sull’avvocato che abbia assistito entrambi i coniugi in controversie familiari di astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi, ha autonoma rilevanza sia rispetto alla previsione generale di cui al primo comma dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, sia rispetto a quella del successivo art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di possibili posizioni di conflitto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 20 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MAURO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 116
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 14 Ottobre 2008 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 20 Giugno 2007