Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che presti il proprio patrocinio a favore di parti in conflitto di interessi, a nulla rilevando l’eventualità che egli, per non apparire, abbia fatto firmare da un altro collega il ricorso presentato per una delle parti. (Nella specie, in considerazione della assoluzione per mancanza di prove su un capo di imputazione la sanzione della sospensione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Omesso rendiconto – Trattenimento somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga il mandato ricevuto in conflitto di interesse approfittando della qualità di procuratore del proprio cliente, che ometta di dare il rendiconto e trattenga somme avute in ragione del mandato. (Nella specie, in considerazione dei rapporti professionali e personali intrattenuti con il cliente, che avevano ingenerato un clima di confusione, la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Assistenza dei coniugi in una separazione consensuale – Successiva azione a favore di un coniuge contro l’altro – Illecito deontologico.
L’avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale, presti la propria assistenza a favore di uno solo costituendosi per questi nella causa di modifica delle condizioni di separazione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie visti i buoni precedenti e l’occasionalità della condotta tenuta dall’incolpato, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 28 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 105
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Attività in conflitto di interessi – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere fiscale l’avvocato che ometta di emettere la fattura relativa a due acconti percepiti, svolga attività per parti in conflitto di interessi e ometta di instaurare un procedimento inerente al mandato ricevuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 27 gennaio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 74
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Divieto di conflitto di interessi – Interessi economici personali – Stipula di contratto di affitto con la propria assistita – Azioni e denuncia contro la stessa per mancato rispetto dell’equo canone Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che istauri rapporti economici personali con la parte assistita ponendosi così in una posizione di conflitto di interessi con la stessa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici all’avvocato che, ricevuto il mandato di affittare ad uso foresteria un immobile, aveva svolto a proprio profitto la locazione facendo sottoscrivere alla propria cliente un contratto simulato con una società da lui controllata, e si era successivamente rifiutato, contravvenendo agli accordi presi, di restituire l’immobile a richiesta della proprietaria contro la quale aveva, peraltro, proposto ricorso per la determinazione dell’equo canone). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 296
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Conflitto di interessi – Parte assistita – Definizione.
La parte assistita è colui nell’interesse del quale e svolto l’incarico, il cliente è invece il soggetto che conferisce l’incarico e, se sovente le due figure coincidono, talvolta può accadere che conferisce l’incarico sia un terzo che vuol tutelare l’interesse della parte assistita con il consenso della stessa. Pertanto può sussistere conflitto di interessi nella ipotesi in cui l’avvocato abbia interessi configgenti con la parte assistita a nulla rilevando che l’incarico gli sia stato conferito non dalla parte direttamente ma da un terzo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 296
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma la difesa di un coniuge in un giudizio di separazione dopo aver assistito l’altro coniuge in un precedente analogo giudizio, lasciato estinguere dal difensore, e utilizzando le informazioni acquisite nello svolgimento del mandato precedente; a nulla rilevando che egli avesse inviato una missiva di rinuncia al primo incarico, considerando che le modalità della rinuncia non rispettavano il diritto di difesa e corretta informazione dell’assistito. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 263
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di fedeltà – Avvocati legati dal vincolo del matrimonio – Assunzione in uno stesso processo del patrocinio di parti diverse – Patrocinio infedele – Conflitto di interessi – Non sussiste.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che assuma l’incarico di una parte in un processo a nulla rilevando che il proprio coniuge, avvocato anch’esso, abbia assunto la difesa di altra parte dello stesso processo. La libertà dell’avvocato, infatti, non può subire preventive limitazioni, specie in relazione a situazioni che non hanno, come nel caso di specie del legame coniugale fra i due professionisti, dato vita ad alcun pregiudizio degli interessi delle parti assistite. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 12 maggio 2003)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di fedeltà e correttezza il professionista che assuma un incarico difensivo contro ex clienti, specie quando il giudizio successivamente istaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto. (Nella specie, anche in considerazione della rinuncia al secondo mandato la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che dopo aver difeso una parte nel giudizio di sfratto aveva assunto la difesa della controparte nel successivo giudizio per il risarcimento del danno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. PACE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 244
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, il professionista che nel giudizio di separazione personale dei coniugi assuma la difesa di una dei due, e nel giudizio di divorzio la difesa dell’altro. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 12 giugno 2003, n. 139