Tag: cdf (nuovo) art. 24

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporto di fiducia – Dovere di evitare conflitto di interessi – Violazione – Sanzione – Avvertimento.

    È disciplinarmente responsabile l’avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi in una causa di separazione personale, assuma il patrocinio di uno solo di essi nel seguito della causa, restando irrilevante l’eventuale consenso prestato a ciò dall’altro coniuge o dal suo difensore. (In considerazione della particolarissima situazione di fatto emersa nel corso del procedimento, dovuta in parte anche al comportamento del difensore dell’altro coniuge, e della buona fede dell’incolpato, la sanzione della censura è stata ridotta a quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 30 ottobre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pisapia), sentenza del 2 maggio 1991, n. 74

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Censura.

    Il comportamento dell’avvocato che, in costanza di mandato ricevuto da una società, inizi a patrocinare altri soggetti contro la stessa, così da essere contemporaneamente patrocinatore e contraddittore della medesima persona giuridica, si pone in aperto contrasto con i più elementari principi della deontologia professionale (nella fattispecie, il professionista legale, rappresentante di una cooperativa in alcune controversie affidategli anteriormente al commissariamento della stessa, avrebbe potuto assumere la difesa degli amministratori destituiti, contro la cooperativa, solo dopo aver rinunciato ai mandati conferitegli da quest’ultima, non potendosi distinguere tra gestione ordinaria e gestione commissariale, trattandosi della medesima persona giuridica. L’aver assunto quindi la difesa di soggetti «terzi» contro la cooperativa, pur continuando ad esserne il patrocinatore, significa venire meno a quell’obbligo di correttezza che costituisce la regola fondamentale cui deve ispirarsi l’esercizio dell’attività professionale e fa ritenere del tutto proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa l’inflitta sanzione della censura). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 28 giugno 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), sentenza del 23 aprile 1991, n. 64

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i clienti – Conflitto di interessi – Correlazione tra accusa contestata e decisione – Elementi di accusa non contenuti nell’addebito – Assoluzione.

    Per valutare la fondatezza dell’addebito mosso al professionista è da applicare anche in sede disciplinare il principio di correlazione tra accusa contestata e decisione, con divieto di valorizzare elementi di accusa non contenuti nell’addebito.
    Non sussiste conflitto di interessi nell’attività professionale prestata da un legale incaricato dall’amministratore di una cooperativa di agire giudizialmente contro i soci morosi per ottenere il versamento di contributi dovuti e contemporaneamente incaricato di versare tali contributi allo stesso amministratore quale titolare di un’impresa che aveva eseguito lavori in appalto per la cooperativa. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 12 ottobre 1987).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), decisione del 25 novembre 1988, n. 61

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Competenza a decidere su infrazioni disciplinari – Consiglio dell’Ordine cui l’incolpato è iscritto e Consiglio dell’Ordine del luogo in cui è stato commesso il fatto – Conflitto di interessi – Prevenzione.

    Competente a decidere sulle infrazioni disciplinari è alternativamente il Consiglio dell’Ordine cui il professionista iscritto e quello dove è stato commesso il fatto. La prevenzione è determinata dal Consiglio che per primo ha iniziato il procedimento (nella fattispecie il Consiglio dell’Ordine di Roma aveva aperto procedimento disciplinare contro un professionista per aver accusato magistrati della Suprema Corte di Cassazione di essere stati mossi alle iniziative giudiziarie adottate nei suoi confronti da un «lurido sentimento d’invidia» e il Consiglio dell’Ordine di Cosenza aveva ascritto a sé la competenza di giudicare su tale fatto, ritenendo di aver dato preventivo inizio al procedimento disciplinare e sul presupposto che l’incolpato era iscritto presso tale distretto. Il Consiglio nazionale forense ha riconosciuto la competenza del Consiglio nazionale forense ha riconosciuto la competenza del Consiglio dell’Ordine di Roma, essendo tra l’altro diversi gli addebiti). (Decide sul conflitto di competenza tra Consiglio dell’Ordine di Cosenza e Roma a favore del secondo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), decisione del 28 ottobre 1988, n. 50

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione artt. 37 e 51 c.d.f.

    Si pone in stridente contrasto con i doveri imposti dagli artt. 37 e 51 del codice deontologico forense il contegno del professionista che, in un momento immediatamente successivo alla rinuncia al mandato, agisca giudizialmente nei confronti dei suoi ex clienti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 10 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 99

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 37 c.d.f. – Ratio – Fattispecie

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 37 c.d.f., non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.
    La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f. è diretta ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario che deve sussistere tra il cliente e l’avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista.
    Affinché la condotta dell’avvocato resti immune da censure deontologiche, non è sufficiente che il professionista affermi, dichiari o comunichi alle parti la sussistenza della situazione di incompatibilità per essere stato avvocato di entrambe, ma occorre altresì che egli ponga in essere tutte le cautele necessarie perché queste dichiarazioni non solo siano veritiere, ma appaiano in concreto tali da far apparire l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio o ipotesi. (Nella specie, alla dichiarazione formale con la quale il professionista comunicava ai due suoi clienti in contrapposizione che non avrebbe tutelato alcuno dei due, era seguito un comportamento che aveva dato luogo a situazioni di fatto, concludenti ed oggettive, in evidente contrasto con la posizione solo formalmente assunta). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Casale Monferrato, 25 settembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bassu), decisione n. 48 del 20 aprile 2011

  • Art. 37 – Conflitto di interessi.

    L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
    I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
    II. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.