Reiscrizione all’albo e condotta irreprensibile

In sede di reiscrizione all’albo o registro, il COA è tenuto a valutare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’articolo 17, commi da 1 a 7, L. n. 247/2012 e dunque anche la condotta irreprensibile di cui alla lettera h) del comma 1. Infatti, la reiscrizione a seguito di cancellazione – indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la cancellazione – coincide con una nuova iscrizione, sicché il COA dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 473 del 30 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 475 del 30 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 477 del 30 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 03 Giugno 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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