L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, la certificazione medica attestava una “sindrome vertiginosa di NDD” -i.e. natura da determinare- con prescrizione di due giorni di assoluto riposo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 27 gennaio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 27 Gennaio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 19 del 20 Agosto 2024 (sospensione)