Procedimento disciplinare e rinvio per legittimo impedimento: non basta il mero invio del certificato medico

Ai fini della concessione del rinvio per legittimo impedimento, costituisce condizione necessaria la tempestiva manifestazione «in qualsiasi modo della volontà di comparire all’udienza», che non sussiste allorché l’incolpato si limiti a inoltrare al CDD un certificato medico, giacché da tale trasmissione non è possibile desumere una richiesta di differimento dell’udienza e non anche, come non di rado accade, una semplice giustificazione alla mancata comparizione in udienza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 27 gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 27 Gennaio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 19 del 20 Agosto 2024 (sospensione)