Ai fini della concessione del rinvio per legittimo impedimento, costituisce condizione necessaria la tempestiva manifestazione «in qualsiasi modo della volontà di comparire all’udienza», che non sussiste allorché l’incolpato si limiti a inoltrare al CDD un certificato medico, giacché da tale trasmissione non è possibile desumere una richiesta di differimento dell’udienza e non anche, come non di rado accade, una semplice giustificazione alla mancata comparizione in udienza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 27 gennaio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 27 Gennaio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 19 del 20 Agosto 2024 (sospensione)