L’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico

Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 5 del 27 gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 27 Gennaio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 22 Gennaio 2025 (sospensione)