In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell’esercizio diffuso della giurisdizione, la normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all’avvocato di fornire specifiche informazioni sull’attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici. A tal fine, l’art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e l’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale, consentita all’avvocato, e la pubblicità prettamente ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ finalizzata alla promozione di ‘prodotti’ o ‘servizi’ offerti al pubblico, non consentita all’avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti. Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →, il cui primo comma vieta l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026
– codice: art. 3
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 61 del 01 Giugno 2017
Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 49 del 29 Aprile 2017
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Iacona Giuseppe Gaetano), sentenza n. 386 del 30 Dicembre 2016
La sanzione disciplinare è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Orlando Carlo), sentenza n. 267 del 29 Luglio 2016
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Esposito Angelo), sentenza n. 231 del 25 Luglio 2016
Responsabilità disciplinare nel caso di esercizio della professione all’estero: non esiste “extraterritorialità deontologica”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 202 del 24 Dicembre 2015
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grimaldi Bruno, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 214 del 29 Dicembre 2014
Responsabilità disciplinare ed evitabilità della condotta tenuta (cd suitas)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 153 del 10 Novembre 2014
Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini Alarico, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 142 del 09 Ottobre 2014
Sanzione disciplinare e assenza di precedenti disciplinari
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 113 del 26 Settembre 2014
Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 224 del 30 Dicembre 2013
La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 220 del 30 Dicembre 2013
La sanzione disciplinare è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013
Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Aprile 2011 (sospensione)