Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che dia informazioni sulla propria attività professionale in violazione dell’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →, e ciò quand’anche la condotta sia realizzata attraverso lo schermo formale di un terzo (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto pubblicare su un quotidiano un inserto pubblicitario, peraltro privo della dicitura “redazionale” ma presentato come articolo giornalistico, in cui venivano esaltate le sue qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 74/2013, CNF n. 72/2013, CNF n. 121/2012.
Più in generale, con riferimento agli illeciti disciplinari commessi attraverso lo schermo formale di terzi non iscritti all’albo, cfr. CNF n. 65/2022, CNF n. 97/2021.