Tag: cdf (nuovo) art. 17

  • La pubblicità “occulta” dell’avvocato

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che dia informazioni sulla propria attività professionale in violazione dell’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →, e ciò quand’anche la condotta sia realizzata attraverso lo schermo formale di un terzo (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto pubblicare su un quotidiano un inserto pubblicitario, peraltro privo della dicitura “redazionale” ma presentato come articolo giornalistico, in cui venivano esaltate le sue qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 259 del 15 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 74/2013, CNF n. 72/2013, CNF n. 121/2012.
    Più in generale, con riferimento agli illeciti disciplinari commessi attraverso lo schermo formale di terzi non iscritti all’albo, cfr. CNF n. 65/2022, CNF n. 97/2021.

  • Vietato pubblicizzare l’assistenza legale a “zero spese di anticipo”

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019.

  • Vietato pubblicizzare l’assistenza legale a “zero spese di anticipo”

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022.

  • Vietato pubblicizzare l’assistenza legale a “zero spese di anticipo”

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019.
    Più in generale, il principio di cui in massima si pone in perfetta linea con la giurisprudenza domestica che negli ultimi anni si è occupata della “pubblicità” professionale che faccia particolarmente leva sui “prezzi”: si va da quelli “troppo bassi” (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 75/2021, 118/2015) o addirittura “simbolici” (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 148/2019, 23/2019), se non proprio “infimi” (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 349/2016, 142/2015), a quelli addirittura “gratuiti”, seppur solo per la prima consulenza (CNF n. 183/2009) o in caso di vittoria (CNF n. 62/2022).

  • Sospensione per l’avvocato che “pubblicizzi” il proprio studio denigrando la categoria dei medici

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’immagine, pubblicata nei social media nonché all’esterno dei principali ospedali della città, raffigurante un medico ammanettato a corredo dell’offerta di prestazioni legali a tutela dell’ammalato, in quanto comportamento contrario ai principi generali di correttezza, probità, dignità, decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), nonchè al dovere di fornire un’informazione corretta, non denigratoria, né suggestiva (art. 17 co 2 cdf e 35 co 2 cdf). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022

  • La “pubblicità” professionale non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassi

    La pubblicità mediante la quale il professionista con il fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, nel momento in cui il messaggio è redatto con modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro, quale l’uso del termine “gratuito” (Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito internet un annuncio nel quale reclamizzava la propria attività ed evidenziava i prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti gratuiti nonché l’applicazione di tariffe basse e riscossione degli onorari a definizione delle pratiche).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melani Graverini), sentenza n. 75 del 15 aprile 2021

  • La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

    L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → (già art. 17 cod. prev.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis cod. prev.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo →), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito internet un annuncio nel quale reclamizzava la propria attività ed evidenziava i prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti gratuiti nonché l’applicazione di tariffe basse e riscossione degli onorari a definizione delle pratiche).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melani Graverini), sentenza n. 75 del 15 aprile 2021

  • L’accaparramento di clientela attraverso internet: l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico

    Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito internet un annuncio nel quale eclamizzava la propria attività ed evidenziava i prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti gratuiti nonché l’applicazione di tariffe basse e riscossione degli onorari a definizione delle pratiche).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melani Graverini), sentenza n. 75 del 15 aprile 2021

  • Per fregiarsi del titolo di “professore” non basta un qualsivoglia incarico di insegnamento

    L’attività di insegnamento (nella specie, in corsi di formazione professionale) non legittima l’uso del titolo di professore, riservato ai docenti universitari in materie giuridiche (con l’obbligo di specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza), dovendo altrimenti ritenersi violati gli art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → (informazioni sull’attività professionale) nonché art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → (uso di titoli inesistenti), stante l’evidente intento confusorio e captatorio, da ritenersi in re ipsa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020.

  • La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

    L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → (già art. 17 cod. prev.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito internet un annuncio nel quale prometteva prestazioni professionali “senza anticipi, senza spese, senza rischi” e di definizione “entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6 anni!”, normalmente occorrenti agli altri avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019