Anche in tema di procedimento disciplinare, la motivazione affetta da anomalia che la rende al di sotto del “minimo costituzionale”, così da integrare violazione di legge (artt. 111, comma sesto, Cost., art 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), è vizio – attinente all’esistenza della motivazione in sé e deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nella manifesta e irriducibile contraddittorietà, ovvero motivazione incomprensibile o perplessa. Ed è solo apparente – e, dunque, nulla perché affetta da error in procedendo – la sentenza, benché graficamente esistente, che, priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Con la precisazione, tuttavia, che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza CNF, in quanto ” ben al di sopra del ‘minimo costituzionale’, giacché dà conto, in modo adeguato ed intelligibile, delle ragioni della affermata responsabilità dell’incolpato per l’illecito disciplinare contestatogli e, in particolare, dei criteri di determinazione della sanzione irrogata”).
Corte di Cassazione (pres. Esposito, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 23165 del 14 luglio 2026
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 23165 del 14 Luglio 2026 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 86 del 20 Marzo 2026