Tag: cdf (nuovo) art. 35

  • Contraffazione di provvedimento giurisdizionale — Grave violazione dei doveri di probità, fedeltà, diligenza e verità — Congruità della sospensione dall’esercizio della professione

    La creazione materiale di un titolo giudiziario falso (nella specie, la contraffazione integrale di una sentenza del Giudice di Pace) e la sua consegna al cliente, in uno con la simulazione dell’avvenuta proposizione del ricorso e del suo accoglimento, si pone irrimediabilmente in contrasto con la funzione di salvaguardia dei diritti e con il principio di affidamento e inviolabilità della difesa, violando non solo i principi basilari del rapporto fiduciario con il cliente, ma costituendo un vulnus al ruolo dell’avvocato verso la collettività, che deve confidare nella correttezza di tutti gli operatori di giustizia (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF, tenendo conto della resipiscenza dell’incolpato, della riparazione patrimoniale e dell’assenza di precedenti disciplinari, ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025

  • Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e stabilizzazione della decisione disciplinare impugnata

    La rinuncia al ricorso proposto dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con conseguente stabilizzazione della decisione disciplinare impugnata. (Nella specie, il ricorrente aveva rinunciato al ricorso avverso la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, irrogata per violazione degli artt. 30, comma 2, 33, comma 1, 35, comma 2 e 37, comma 1, CDF, in relazione a trattenimento di somme destinate al cliente oltre il tempo strettamente necessario, mancata restituzione dei documenti di causa al difensore subentrante, e pubblicazione su social network di informazioni professionali ingannevoli e suggestive con promessa di esecuzione dell’incarico a zero spese in caso di soccombenza.)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 347 del 17 novembre 2025

  • Illecito accompagnare da controparte il proprio cliente facendo finta di esserne solo l’amico e non pure l’avvocato

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio della controparte fingendo di accompagnarvi il proprio cliente in qualità di amico e quindi dissimulando il proprio status di difensore, in violazione dell’art. 35 cdf, nonché dell’art. 41 cdf allorché la controparte sia assistita da un Collega (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accompagnato la cliente presso l’abitazione dell’ex compagno, non presentandosi come il di lei legale, ma asserendo di esserne amico e di lavorare presso una libreria di famiglia. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025

  • La pubblicità “occulta” dell’avvocato

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che dia informazioni sulla propria attività professionale in violazione dell’art. 35 cdf, e ciò quand’anche la condotta sia realizzata attraverso lo schermo formale di un terzo (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto pubblicare su un quotidiano un inserto pubblicitario, peraltro privo della dicitura “redazionale” ma presentato come articolo giornalistico, in cui venivano esaltate le sue qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 259 del 15 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 74/2013, CNF n. 72/2013, CNF n. 121/2012.
    Più in generale, con riferimento agli illeciti disciplinari commessi attraverso lo schermo formale di terzi non iscritti all’albo, cfr. CNF n. 65/2022, CNF n. 97/2021.

  • La duplice ratio del divieto di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite

    L’art. 35 co. 8 cdf (secondo cui “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano”) -che costituisce applicazione dell’art. 10 L. n. 247/2012 (“Informazioni sull’esercizio della professione”), dell’art. 17 cdf (“Informazione sull’esercizio dell’attività professionale”), dell’art. 28 cdf (“Riserbo e segreto professionale”) e dell’art. 37 cdf (“Divieto di accaparramento”)- ha una duplice ratio: da un lato, impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni; dall’altro, tutelare l’autonomia del professionista in stretta correlazione con la dignità ed il decoro della professione, come risulta dalla irrilevanza del consenso delle parti alla divulgazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024

  • Il divieto di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite non può essere aggirato riproducendo -in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale- articoli di stampa che diano quell’informazione

    Nelle informazioni al pubblico, l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano, ex art. 35 co. 8 cdf. Tale divieto, peraltro, sussiste anche qualora il nominativo del cliente dello Studio sia già di dominio pubblico, né può essere aggirato con l’escamotage di riprodurre -in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale- l’informazione stessa già eventualmente data da media e terzi in genere, ovvero soggetti non tenuti al rispetto delle norme deontologiche forensi, che altrimenti verrebbero inaccettabilmente eluse (Nel caso di specie, l’avvocato aveva riprodotto a fini promozionali sul proprio sito internet e relativa newsletter la notizia di stampa che riferiva l’assistenza legale prestata dall’incolpato stesso in una complessa acquisizione societaria, con dettagli anche sui nominativi delle parti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. De Michele), sentenza del 24 settembre 2005, n. 126.

  • Sul divieto deontologico di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite

    In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (art. 35 co. 8 cdf)(1), giacché lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone.(2)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024

    NOTE:
    (1) In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 55.
    (2) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.

  • Vietato pubblicizzare l’assistenza legale a “zero spese di anticipo”

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022.

  • Vietato pubblicizzare l’assistenza legale a “zero spese di anticipo”

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019.
    Più in generale, il principio di cui in massima si pone in perfetta linea con la giurisprudenza domestica che negli ultimi anni si è occupata della “pubblicità” professionale che faccia particolarmente leva sui “prezzi”: si va da quelli “troppo bassi” (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 75/2021, 118/2015) o addirittura “simbolici” (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 148/2019, 23/2019), se non proprio “infimi” (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 349/2016, 142/2015), a quelli addirittura “gratuiti”, seppur solo per la prima consulenza (CNF n. 183/2009) o in caso di vittoria (CNF n. 62/2022).

  • Sospensione per l’avvocato che “pubblicizzi” il proprio studio denigrando la categoria dei medici

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’immagine, pubblicata nei social media nonché all’esterno dei principali ospedali della città, raffigurante un medico ammanettato a corredo dell’offerta di prestazioni legali a tutela dell’ammalato, in quanto comportamento contrario ai principi generali di correttezza, probità, dignità, decoro (art. 9 c.d.f.), nonchè al dovere di fornire un’informazione corretta, non denigratoria, né suggestiva (artt. 17 co 2 e 35 co 2 c.d.f.). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022