La sanzione disciplinare è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato

In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 c.d.f. (ora, art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, e ciò sia al fine di valutare la sua condotta in generale, sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento. Tale sanzione, quindi, è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 22.03.2006, n. 4.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Aprile 2011 (sospensione)