Responsabilità disciplinare nel caso di esercizio della professione all’estero: non esiste “extraterritorialità deontologica”

Nell’esercizio di attività professionale all’estero, l’avvocato italiano deve rispettare il codice deontologico interno nonché quello del paese in cui viene svolta l’attività (art. 3 cdfArt. 3 cdf – Attività all’estero e attività in Italia dello stranieroNell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività. In caso di contrasto fra…Leggi il testo completo →), giacché non sarebbe compatibile né coerente con il ruolo dell’avvocato e con l’altezza del ministero professionale svolto, configurare una competenza disciplinare limitata territorialmente ai confini della Repubblica Italiana, giacché la violazione di doveri fondamentali per l’esercizio della professione forense non perde o acquista connotazione e rilevanza negativa sotto il profilo deontologico in ragione del locus commissi delicti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 24 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 31 Marzo 2011 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25627 del 14 Dicembre 2016 (respinge)