In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell’esercizio diffuso della giurisdizione, la normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all’avvocato di fornire specifiche informazioni sull’attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici. A tal fine, l’art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e l’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale, consentita all’avvocato, e la pubblicità prettamente ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ finalizzata alla promozione di ‘prodotti’ o ‘servizi’ offerti al pubblico, non consentita all’avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti. Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →, il cui primo comma vieta l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026
– codice: art. 28
Risultati della ricerca: 15
L’avvocato non deve avere “paura” di osservare i precetti deontologici
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Gagliano Antonio), sentenza n. 238 del 26 Maggio 2026
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Consales Claudio, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 118 del 18 Aprile 2025
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 93 del 04 Aprile 2025
Il cliente può sollevare l’avvocato dal dovere di riserbo e segreto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Secchi Tarugi Lucia), sentenza n. 19 del 30 Gennaio 2025
Sul dovere di segreto e riserbo dell’avvocato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024
Il dovere di riserbo e segreto riguarda anche fatti già noti ai terzi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 227 del 20 Novembre 2020
La violazione del dovere di riserbo e segreto professionale dopo la cessazione dell’incarico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Gaziano Antonino), sentenza n. 37 del 25 Febbraio 2020
Illecito scrivere al datore di lavoro o superiore gerarchico del debitore (ex cliente) al fine di fare pressione per il pagamento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Gaziano Antonino), sentenza n. 37 del 25 Febbraio 2020
Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Greco Francesco), sentenza n. 2 del 14 Gennaio 2020
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 60 del 16 Luglio 2019
La violazione del segreto professionale dopo la cessazione dell’incarico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 395 del 31 Dicembre 2016
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 203 del 14 Luglio 2016
L’uso (illecito) di telefonino da parte di un cliente detenuto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Salazar Michele), sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 22 Giugno 2011 (avvertimento)