Il dovere di riserbo e segreto professionale (art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →, art. 51 cdfArt. 51 cdf – La testimonianza dell’avvocatoL’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa…Leggi il testo completo →) non viene meno per il “timore” dell’avvocato di rimanere coinvolto in una grave accusa che riguarda il suo assistito, dovendo egli rimanere saldo nell’osservanza dei precetti deontologici, anche rispetto all’intervento di ogni autorità e per ogni evenienza. Diversamente opinando, si scardinerebbero gli elementi fondanti dell’ordinamento forense e della funzione sociale e costituzionale dell’avvocato, introducendo altresì una sorta di lasciapassare per ogni possibile violazione deontologica posta in essere in combutta col cliente contando sulla possibilità di potere essere scriminati qualora ci si decida poi a diventarne l’accusatore (Nel caso di specie, l’avvocato aveva reso dichiarazioni spontanee alla P.G., aventi ad oggetto notizie riservate ed apprese nel corso dello svolgimento del mandato, nel timore di potere rimanere coinvolto in accuse di partecipazione ad un’associazione per delinquere che riguardavano il suo assistito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 26 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Maggio 2020 (sospensione)