L’obbligo per l’avvocato di non divulgare informazioni conosciute in occasione dell’incarico professionale (art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →) prescinde dall’eventuale conoscenza dei fatti da parte dei soggetti ai quali gli stessi vengono riferiti (nella specie, le controparti di un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 17 Giugno 2019 (censura)