L’asserita infondatezza degli addebiti non può essere fondatamente invocata quale causa di ricusazione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato il proprio giudice disciplinare sull’assunto che il capo di incolpazione fosse offensivo della sua reputazione professionale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 8 del 27 gennaio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 27 Gennaio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 19 Febbraio 2021