Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante

E’ inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere. Diversamente opinando, si finirebbe col legittimare la neutralizzazione della potestà decisoria del giudicante, così impedendone l’esercizio delle funzioni cui è preposto l’organo di disciplina.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 8 del 27 gennaio 2026

NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 133/2024.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 27 Gennaio 2026 (respinge)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 19 Febbraio 2021