L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 8 del 27 gennaio 2026
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 413/2024.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 27 Gennaio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 19 Febbraio 2021