La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente

In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). La cumulatività delle due condizioni è volta ad evitare che, dopo la decisione, permangano dubbi sulla imparzialità del giudicante, ma ciò non esclude che, in ogni caso, il termine debba essere calcolato a partire dalla conoscenza del vizio ricusatorio (anche perché è dalla conoscenza di esso che l’imparzialità del giudice è messa in discussione) e che a tale termine di sette giorni non possa in alcun modo derogarsi. Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 8 del 27 gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 27 Gennaio 2026 (respinge)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 19 Febbraio 2021