Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme: essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 8 del 27 gennaio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 27 Gennaio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 19 Febbraio 2021