Praticanti avvocati: vietato usare la dicitura “studio legale” nella propria carta intestata

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio “studio legale”, così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Mariani Marini), sentenza del 21 settembre 2007, n. 115, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41 e Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 86.

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– codice: art. 27

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 10 Luglio 2018 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23746 del 28 Ottobre 2020 (respinge)