L’art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo → (già art. 40 cod. prev.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che vìoli un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 140 del 27 luglio 2020
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Arena), sentenza n. 137 del 16 novembre 2019.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 27 Luglio 2020 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 16 Gennaio 2017 (sospensione)