Viola l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9, comma 2 d.l. n. 132/2014, avente rilevanza disciplinare ai sensi del successivo comma 4 bis, l’avvocato che, nel corso di un giudizio, riferisca o faccia verbalizzare dichiarazioni rese dal proprio assistito nell’ambito di una procedura di negoziazione assistita conclusasi con esito negativo, ivi compreso il riferimento alla proposta conciliativa formulata in tale sede. La riservatezza nella negoziazione assistita opera in modo assoluto sicchè non è possibile distinguere tra dichiarazioni o informazioni di merito o procedurali, né può essere derogata per finalità difensive.
L’avvocato che violi l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9, comma 2 d.l. n. 132/2014, avente rilevanza disciplinare ai sensi del successivo comma 4 bis, non può invocare quale scriminante le finalità difensive considerate dall’art. 28, comma 4 CDF, atteso che le dichiarazioni rese in sede di negoziazione assistita alla controparte non sono riconducibili al segreto professionale tra avvocato e cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 4 del 27 gennaio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 27 Gennaio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 34 del 11 Giugno 2025 (censura)