La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 422 del 30 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 406/2025.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 422 del 30 Dicembre 2025 (estinzione)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 2 del 28 Maggio 2021