La necessità di riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento vale anche nei rapporti amicali tra avvocato e cliente

In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva (art. 29 co. 5 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →), la quale, per poter valere come tale, deve contenere la chiara ed espressa previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta(1). Peraltro, l’eventuale rapporto di amicizia tra avvocato e cliente – per quanto possa aver motivato una quantificazione iniziale più favorevole – non elimina, né attenua, l’obbligo deontologico di formulare tale riserva(2). (Nel caso di specie il professionista aveva inviato al cliente una parcella di un certo importo e successivamente, non avendo ricevuto il pagamento di quanto richiesto, aveva trasmesso una nuova nota di importo maggiore pur in assenza di previa espressa riserva, ritenendo che l’art. 29 co. 5 cdf non sarebbe applicabile quando tra avvocato e cliente ci fosse un rapporto personale di amicizia -poi venuto meno- che determinasse l’iniziale sconto sui compensi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione disciplinare irrogata dal CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 91 del 24 marzo 2026

NOTE
(1) In senso conforme, CNF n. 42/2023, CNF n. 36/2023, CNF n. 129/2021.
(2) A quanto consta, con riferimento a questo secondo specifico aspetto, non vi sono precedenti editi in termini.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 33

Risultati della ricerca: 155

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omessa indicazione di somma in rendiconto presentato quale tutore – Omessa restituzione di atti e documenti al cliente – Ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Illecito disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno – Attenuanti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Benedetto Giovanni), sentenza n. 123 del 28 Dicembre 1992

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Rifiuto di restituzione documenti, omessa resa del conto di somme ricevute dal cliente, omessa presentazione di fatture, redazione di fatture per importi inferiori a quelli percepiti e altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 1990 (sospensione)