La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile. Di contro, privo di corrispondenti effetti è il proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., giacché un fatto commesso dall’imputato, ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 24 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 20 Gennaio 2023 (sospensione)