Tag: cdf (nuovo) art. 29

  • Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 321 del 7 novembre 2025

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima dà continuità ai principi di recente espressi da CNF n. 308/2025, CNF n. 182/2025, CNF n. 162/2025 e CNF n. 65/2025. Devono quindi ritenersi superati i precedenti orientamenti, secondo cui il dies a quo prescrizionale andrebbe al più tardi collegato:
    1) alla cessazione della condotta omissiva o comunque alla decisione del CDD (CNF n. 68/2025, CNF n. 453/2024, CNF n. 411/2024, CNF n. 219/2024, Cass. n. 10085/2023);
    2) per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (CNF n. 340/2024);
    3) alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso).

  • Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo

    Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 305 del 3 novembre 2025

  • Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce (anche) illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione stessa (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025

    NOTA
    Per il medesimo principio, affermato con riferimento all’omessa fatturazione, cfr. CNF n. 182/2025, CNF n. 162/2025, CNF n. 62/2025.

  • L’erronea imputazione di somme a spese esenti anziché imponibili iva

    L’erronea imputazione a spese esenti anziché ad imponibile iva di somme incassate dall’avvocato costituisce fatturazione irregolare e può quindi integrare illecito disciplinare (artt. 16 e 29 cdf), che tuttavia appare assumere i connotati della levità e della scusabilità tale da giustificare, a norma dell’art. 52 co. 1 L. n. 247/2012, l’applicazione del richiamo verbale il quale, pur avendo natura afflittiva, non costituisce sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 254 del 15 settembre 2025

  • Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

    Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 29 cdf) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi. Conseguentemente, l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente (art. 25 cdf) non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all’attività effettivamente svolta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 249 del 15 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 144/2025, CNF n. 80/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 15/2023, CNF n. 1/2023, CNF n. 66/2022, CNF n. 153/2020, CNF n. 146/2019, CNF n. 57/2017, CNF n. 56/2017, CNF n. 44/2016, CNF n. 181/2014, CNF n. 9/2013.

  • Illecito l’accordo che attribuisca all’avvocato l’integrale compenso anche nel caso di revoca medio tempore dell’incarico professionale

    Quand’anche ritenuto lecito dal punto di vista civilistico, ha comunque rilevanza disciplinare l’accordo sul compenso professionale che riconosca all’avvocato il diritto ad ottenere dal cliente l’intero corrispettivo anche in caso di revoca medio tempore dell’incarico, giacché tale previsione contrattuale si pone in evidente contrasto sia col principio cardine di adeguatezza e di proporzionalità del compenso rispetto all’attività svolta, da cui invece prescinde del tutto, sia col principio di probità e correttezza nei confronti del cliente, che vede compromessa la propria libertà di revoca del mandato, resa particolarmente onerosa (Nel caso di specie, l’accordo prevedeva un compenso di € 70.000 oltre accessori da corrispondersi “senza ritardo all’atto della conclusione dell’incarico e, in ogni caso, all’atto della sua cessazione per qualsivoglia causa”. Tuttavia, il mandato veniva revocato prima che l’attività fosse portata a termine, ma il professionista richiedeva comunque al cliente l’intero importo, proprio in forza della menzionata clausola. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione della sospensione minima irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 249 del 15 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 153/2020.

  • Anche l’importo corrisposto a titolo di palmario soggiace agli obblighi fiscali e di fatturazione

    L’avvocato ha l’obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, terzo comma, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del “palmario” convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo. L’inosservanza di questo precetto ha rilevanza disciplinare, giacché l’obbligo di fatturazione costituisce espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l’avvocato è tenuto, non soltanto – in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense. Infatti, il dovere di lealtà e correttezza fiscale nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025

  • Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

    L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdf) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 80/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 15/2023.

  • [importante] Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 162 del 20 giugno 2025

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, il CNF ha espressamente aderito a quanto recentemente affermato da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025, motivatamente dissentendo dai contrari precedenti orientamenti che invece collegavano il dies a quo prescrizionale al termine finale dell’obbligo di conservazione della documentazione fiscale, ovvero alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso), a cui peraltro non tutti i contribuenti sono tenuti (ad es., i c.d. “forfettari”).

  • Illecito richiedere o pattuire un compenso sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta (art. 29 co. 4 cdf). Peraltro, l’illecito in parola non è escluso neppure dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdf) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesta un compenso professionale di € 800.000 oltre accessori, ancorché da parametri forensi fossero dovuti circa € 50.000).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Santinon), sentenza n. 80 del 28 marzo 2025