In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva (art. 29 co. 5 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →), la quale, per poter valere come tale, deve contenere la chiara ed espressa previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta(1). Peraltro, l’eventuale rapporto di amicizia tra avvocato e cliente – per quanto possa aver motivato una quantificazione iniziale più favorevole – non elimina, né attenua, l’obbligo deontologico di formulare tale riserva(2). (Nel caso di specie il professionista aveva inviato al cliente una parcella di un certo importo e successivamente, non avendo ricevuto il pagamento di quanto richiesto, aveva trasmesso una nuova nota di importo maggiore pur in assenza di previa espressa riserva, ritenendo che l’art. 29 co. 5 cdf non sarebbe applicabile quando tra avvocato e cliente ci fosse un rapporto personale di amicizia -poi venuto meno- che determinasse l’iniziale sconto sui compensi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione disciplinare irrogata dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 91 del 24 marzo 2026
NOTE
(1) In senso conforme, CNF n. 42/2023, CNF n. 36/2023, CNF n. 129/2021.
(2) A quanto consta, con riferimento a questo secondo specifico aspetto, non vi sono precedenti editi in termini.
– codice: art. 23
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La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 216 del 28 Dicembre 2015
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 138 del 24 Settembre 2015
L’avvocato deve rifiutarsi di prestare la propria attività in operazioni (quantomeno) sospette
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato) durante il rapporto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Morlino Aldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 10 Febbraio 2012 (avvertimento)