A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia dichiarato estinto il reato sulla scorta dell’esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168 ter cp, che peraltro fa espressamente salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 28 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 15 del 15 Settembre 2021 (sospensione)
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