Ai sensi dell’art. 7 L. n. 53/1994, la revoca dell’autorizzazione alle notifiche cartacee in proprio è doverosa nel caso in cui l’avvocato sia attinto da una sanzione disciplinare almeno pari alla sospensione, mentre è discrezionale allorché, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, il COA ritenga motivatamente inopportuno che l’avvocato mantenga una funzione surrogatoria di quella dell’ufficiale giudiziario (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la delibera con cui il COA gli aveva revocato l’autorizzazione alle notifiche in proprio perché attinto da diversi precedenti disciplinari, ma tutti di gravità inferiore alla sospensione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, CNF n. 272/2016 e CNF n. 205/2014.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 10 Febbraio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Catania, delibera n. 1103 del 17 Dicembre 2024 (cancellazione amm.va)