L’avvocato attinto da sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento è cancellato di diritto dall’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 81 del D.P.R. n. 115/2002) con provvedimento vincolato del COA, la cui motivazione può pertanto consistere nel mero richiamo al presupposto normativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026
NOTA
Al COA spetta eseguire le sanzioni disciplinari (art. 62 co. 3 L. n. 247/2012 e art. 35 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014) nonché gli ulteriori eventuali effetti delle sanzioni stesse, purché definitive e non solo meramente esecutive (CNF parere n. 8/2024), ovvero la cancellazione amministrativa da elenchi la cui iscrizione e permanenza presuppongono l’assenza di condanne superiori ad una certa gravità, come ad esempio in tema di:
- difese d’ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’”ammonimento” (recte, avvertimento), si sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 271/1989;
- notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura, ai sensi dell’art. 7 L. n. 53/1994;
- patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, ai sensi dell’art. 81 DPR n. 115/2002;
- mediaconciliazione (D.Lgs. n. 28/2010), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni, ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett g DM n. 150/2023 (già art. 4 co. 4 lett. c DM n. 180/2010);
- gestori della crisi di impresa, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni, ai sensi dell’art. 356 co. 3 lett. d D.Lgs. n. 14/2019.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 10 Febbraio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Catania, delibera n. 1103 del 17 Dicembre 2024 (cancellazione amm.va)