L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo di jus postulandi con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera COA in materia di albi ed elenchi, proposta in proprio da avvocato non iscritto nell’albo speciale patrocinatori giurisdizioni superiori).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 349/2025.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 10 Febbraio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Catania, delibera n. 1103 del 17 Dicembre 2024 (cancellazione amm.va)