Notifiche in proprio cartacee: l’autorizzazione del COA è costituzionalmente legittima

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È manifestamente infondata la qlc degli artt. 1, 3-bis e 7 della L. n. 53/1994, nella parte in cui disciplinano la concessione e la revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio cartacee, per asserita disparità di trattamento rispetto alle notifiche a mezzo PEC (per le quali non abbisogna autorizzazione consiliare né è prevista revoca), trattandosi di modalità di notificazione ontologicamente diverse e soggette a differenti regimi di controllo e responsabilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 10 Febbraio 2026 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Catania, delibera n. 1103 del 17 Dicembre 2024 (cancellazione amm.va)