Il professionista forense ha l’obbligo di utilizzare tutti i mezzi che la legge gli offre per assistere al meglio il suo cliente, nell’adempimento del proprio mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →). Tuttavia, l’obbligazione professionale dell’avvocato non è di risultato, sicché il mancato raggiungimento dello scopo prefissato non comporta l’automatico insorgere di responsabilità deontologica, dovendo piuttosto valutarsi caso per caso se, oltre ogni ragionevole dubbio, l’incolpato abbia dato corso ad azioni nella consapevolezza che fossero “inutilmente gravose” (art. 23 co. 4 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →), fermo in ogni caso l’obbligo di informare adeguatamente il cliente circa le eventuali difficoltà dell’azione che si intenda proporre (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 132 del 2 maggio 2025