L’asserito stato febbrile dell’incolpato non basta ad integrare legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare

In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, il giorno prima dell’udienza l’incolpato aveva inviato una pec al CDD con cui aveva comunicato di versare in forte stato febbrile e di essere pertanto impossibilitato a presenziare, senza tuttavia documentare in alcun modo la prospettata sua condizione di salute).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 79 del 20 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 20 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 15 del 02 Febbraio 2024 (sospensione)