In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nel momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato l’incarico).
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Contraffazione di provvedimento giurisdizionale — Grave violazione dei doveri di probità, fedeltà, diligenza e verità — Congruità della sospensione dall’esercizio della professione
La creazione materiale di un titolo giudiziario falso (nella specie, la contraffazione integrale di una sentenza del Giudice di Pace) e la sua consegna al cliente, in uno con la simulazione dell’avvenuta proposizione del ricorso e del suo accoglimento, si pone irrimediabilmente in contrasto con la funzione di salvaguardia dei diritti e con il principio di affidamento e inviolabilità della difesa, violando non solo i principi basilari del rapporto fiduciario con il cliente, ma costituendo un vulnus al ruolo dell’avvocato verso la collettività, che deve confidare nella correttezza di tutti gli operatori di giustizia (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF, tenendo conto della resipiscenza dell’incolpato, della riparazione patrimoniale e dell’assenza di precedenti disciplinari, ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025
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Obbligo di informazione dell’avvocato sull’andamento del procedimento
Grava sull’avvocato l’obbligo di informare il cliente sull’andamento e sullo stato del procedimento, compresa la fase di merito, anche qualora ritenga che vi sia stata cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento della parte all’ordine amministrativo impugnato. Tale obbligo persiste finché l’avvocato risulti difensore costituito e sussiste altresì in relazione alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative al mancato pagamento del contributo unificato. La violazione dell’obbligo informativo integra la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e diligenza e del dovere di informazione previsto dal codice deontologico.
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Valore probatorio delle dichiarazioni dell’esponente – Necessità di riscontri oggettivi
In caso di contrasto insanabile tra le dichiarazioni dell’esponente e quelle dell’incolpato, non superabile da elementi di riscontro, non può ritenersi provata la responsabilità disciplinare dell’avvocato. Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova soltanto quando trovino riscontro in altri elementi obiettivi e documentali.
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Contributo unificato – Natura di imposta a carico della parte e non dell’avvocato
Il pagamento del contributo unificato è un’imposta che la legge pone a carico del privato cittadino che promuove la causa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 115/2002. L’avvocato può provvedere direttamente al versamento del contributo unificato, eventualmente anticipando la somma necessaria qualora possa esservi pregiudizio per il diritto del cliente, ma non si tratta di un onere posto a carico dell’avvocato. Ne consegue che, in difetto di prova certa dell’avvenuta consegna di somme specificamente destinate al pagamento del tributo, non può ritenersi integrata la violazione disciplinare per il solo fatto dell’omesso versamento.
NOTA
In senso conforme, CNF 410/2024, secondo cui “L’avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente, a cui è sufficiente che dia idonea informativa sulle conseguenze di tale omissione contributiva”. -
Principio di correlazione tra accusa e decisione nel procedimento disciplinare forense
Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, bensì che siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.
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La prosecuzione dell’attività professionale nonostante la revoca del mandato e comunque contro la volontà dell’ex cliente
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nonostante la revoca del mandato, continui a svolgere attività professionale all’insaputa dell’ex cliente (Nel caso di specie, dopo la revoca del mandato, l’avvocato aveva depositato una istanza di anticipazione d’udienza ed aveva altresì omesso di informare l’ex cliente di aver ricevuto la notifica della sentenza di controparte con conseguente vano decorso del termine breve per la relativa impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 302 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Cass. n. 2755/2019, CNF n. 167/2018, CNF n. 56/2018.
Con specifico riferimento all’obbligo dell’avvocato revocato di continuare ad informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli, fino al subentro del nuovo difensore (art. 32 co. 5 cdf), cfr. CNF n. 237/2023, CNF n. 127/2023, CNF n. 7/2019, CNF n. 388/2016. -
L’esercizio dell’azione giudiziale da parte del legale privo di procura
L’avvocato che agisca giudizialmente privo di procura non depone certo nel senso di un operare professionale decoroso, diligente e competente, ma tale carenza non è di per se stessa (e cioè in assenza di altre aggiuntive circostanze, per esempio la dissenziente volontà del cliente o forme di scorretto accaparramento di clientela) un illecito deontologico, ben potendo trattarsi di semplice errore professionale passibile di responsabilità civile risarcitoria nei confronti del cliente, e ciò a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza prima e la Riforma Cartabia poi, hanno sostanzialmente ridotto la rilevanza della procura assente o viziata, prevedendone la sanabilità (Nel caso di specie, la procura alle liti veniva depositata solo dopo l’iscrizione della causa a ruolo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025
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L’assenza ingiustificata all’udienza non è automatica fonte di responsabilità disciplinare
L’assenza ingiustificata all’udienza non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale al mandato professionale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdf.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025
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Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza
In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa ed a prescindere altresì dall’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025