Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era stata sottoscritta personalmente da soggetto non iscritto all’albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Classificazione
– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: CDD, delibera