Costituisce illecito (anche) disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, quale amministratore di un’impresa commerciale individuale o collettiva, ponga in essere operazioni illecite in danno dei creditori, trattandosi di condotte che – ancorché tenute al di fuori dell’esercizio della professione – ledono gravemente la reputazione personale del professionista e l’immagine dell’intera classe forense (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale per i reati di ricorso abusivo del credito, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta preferenziale, commessi in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, poi di amministratore unico e, infine, di liquidatore di una S.p.A.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 228 del 18 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 18 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 29 del 05 Luglio 2026 (sospensione)