La sospensione del procedimento disciplinare in attesa di quello penale è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. n. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile” (secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità), poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 228 del 18 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 18 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 29 del 05 Luglio 2026 (sospensione)