Illecito offrire prestazioni professionali in abbonamento a forfait

La pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Peraltro, nel caso delle consulenze legali in abbonamento, si viene a creare un ingiustificato sbilanciamento tra le prestazioni delle parti: il cliente, infatti, paga anticipatamente una somma per una consulenza solo eventuale, mentre il professionista si garantisce un compenso anche in assenza di prestazione, con palese azzeramento del sinallagma contrattuale che contraddistingue la prestazione d’opera intellettuale e ne costituisce un elemento costitutivo ed imprescindibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato sui social il proprio studio professionale offrendo una “card” in abbonamento flat annuale che, a fronte di un pagamento unico predeterminato e standard nonché “in sconto fino al 50%”, consentiva all’abbonato e ai suoi familiari di ottenere pareri legali su questioni penali, civili, di lavoro, amministrative “per un intero anno… quando si vuole e quante volte si vuole”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026

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– codice: art. 17

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

parere

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 73 del 22 Giugno 2016

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 08 Aprile 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 22 Novembre 2010 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9861 del 19 Aprile 2017 (respinge)