Brexit: dopo la fine del periodo transitorio, gli Avvocati britannici stabiliti in Italia, iscritti nella relativa sezione speciale, devono essere considerati come cittadini di Stati Terzi

Qualora l’avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, egli ha maturato il diritto all’integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione: un tanto si desume dagli articoli 27 e 28 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea (2019/C 384 I/01, Gazzetta Uff. C 384 I dell’UE). Infatti, dopo la fine del periodo transitorio (31 dicembre 2020), gli Avvocati britannici stabiliti in Italia, iscritti nella relativa sezione speciale, devono essere considerati come cittadini di Stati Terzi, sicché non possono avvalersi della procedura prevista dalla direttiva 98/5, non sussistendo più il presupposto per l’esercizio del diritto di stabilimento, riservato ai soli cittadini dell’UE.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026

NOTA
In senso conforme, CNF parere n. 29/2022.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 22 Aprile 2026 (respinge) (cancellazione amm.va)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Luglio 2023 (cancellazione amm.va)