Brexit: i presupposti per l’integrazione dell’avvocato stabilito proveniente dal Regno Unito

Qualora l’avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, egli ha maturato il diritto all’integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione, che ha avuto termine in data 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato. Conseguentemente, l’integrazione può essere disposta ove la domanda di dispensa sia stata presentata entro detto termine finale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 191/2023.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 22 Aprile 2026 (respinge) (cancellazione amm.va)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Luglio 2023 (cancellazione amm.va)