Gli avvocati extracomunitari(1) possono esercitare in Italia alle condizioni previste dall’art. 17 co. 2 L. n. 247/12, che consente l’iscrizione in un Albo italiano: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in 4 uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 163 del 22 aprile 2026
(1) NOTA
Agli avvocati comunitari sono equiparati gli avvocati cittadini di un altro Stato comunque aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, come ad esempio Malta (CNF parere n. 14/2010), la Confederazione svizzera (CNF n. 19/2013), lo Stato Città del Vaticano (CNF parere n. 10/2016).
Invece, poiché a partire dal primo gennaio 2021 il Regno Unito non è più un Paese membro dell’Unione Europea (c.d. Brexit), non sussiste più il presupposto per l’esercizio del diritto di stabilimento ai sensi della direttiva 98/5/CE, tanto che i cittadini inglesi sono cancellati dall’albo speciale degli avvocati stabiliti (CNF n. 191/2023, CNF parere n. 29/2022) nonché dal registro praticanti se la laurea conseguita in Inghilterra non sia omologata in UE (CNF parere n. 30/2021).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 22 Aprile 2026 (respinge) (cancellazione amm.va)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Luglio 2023 (cancellazione amm.va)