Il rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF

La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza. Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, con nota del 13 marzo 2014, ha richiesto parere in relazione alla coerenza deontologica della condotta di un professionista che “offra o svolga, gratuitamente o con compenso, la propria attività di consulenza professionale presso Comuni, Enti, Associazioni ecc. a favore di loro iscritti o a favore di qualsiasi soggetto”; a completamento del quesito il Consiglio rimettente pone, inoltre, la questione della legittimità dell’operato dell’avvocato, allorché i beneficiari delle sopra indicate prestazioni gli conferiscano successivi e diretti incarichi.

Consiglio Nazionale Forense (Berruti Paolo), parere n. 75 del 22 Ottobre 2014

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti chiede se costituisca modalità di corretta informazione, anche ai sensi dell’art. 17 C.D. l’indicazione nella carta intestata e negli atti dell’avvocato solo della sigla dell’associazione consumatori di cui l’avvocato sia responsabile localmente (unitamente ai nominativi di altri avvocati parimenti legali dell’associazione) senza indicazione alcuna di “studio Legale” svolgendosi, nel caso specifico, l’attività professionale direttamente nella sede dell’associazione dei consumatori i cui recapiti sono indicati sia nella carta intestata che negli atti.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 1 del 16 Gennaio 2013

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 21 Dicembre 2005