Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria

Viola l’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 46
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170, nonché CNF n. 137/2008.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 16 Aprile 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 03 Luglio 2009 (avvertimento)