Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria

Viola l’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 137/2008.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 29 Novembre 2012 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 11 Gennaio 2010 (avvertimento)